La presente sezione ha lo scopo di agevolare gli iscritti nella comprensione di alcune caratteristiche delle coperture assicurative che possono essere acquistate su questo sito internet. Si precisa che quanto di seguito riportato NON costituisce condizione di polizza, pertanto NON estende, modifica, amplia o riduce in alcun modo quanto indicato nelle Condizioni di Polizza. Invitiamo pertanto l’iscritta/o alla lettura completa delle condizioni di polizza.
Domande Frequenti (F.A.Q.) – Relativamente alle Polizze di Tutela Legale
1 – Cosa si intende per Insorgenza del sinistro?
È molto importante comprendere che il caso assicurativo insorge nel momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è:
– nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
– nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
– nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali
2 – E’ prevista una retroattività nella polizza di Tutela Legale offerta dal sindacato?
NON è prevista retroattività nella polizza di Tutela legale offerta dal sindacato.
Fermo quanto previsto nelle condizioni di polizza, la garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano:
• dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto per i dipendenti già iscritti al sindacato al momento dell’emissione del contratto,
• dalle ore 24 del giorno di iscrizione al sindacato per i dipendenti che abbiano sottoscritto la loro tessera associativa successivamente la data di decorrenza del contratto.
3 – Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro è opportuno denunciare al più presto l’evento alla Compagnia (DAS Assicurazioni ) e/o al Broker (Aminta), al seguente link sono indicate le modalità e le informazioni utili per la denuncia: https://www.amintafisaccgil.com/tutela-legale-denuncia-sinistro/
Aminta S.r.l.
P.IVA 05650280018 – Corso Cesare Correnti, 58 – 10136 Torino – Numero Iscrizione al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi): B000059134 – Del 25 Maggio 2007 – Broker assicurativo soggetto al controllo dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – Pec: direzione@pec.amintabroker.com
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